Nell’ambito delle società cooperative, la figura del Presidente svolge un ruolo cruciale, con poteri di rappresentanza e coordinamento stabiliti dall’atto costitutivo e dallo statuto.
Quanto alle sue funzioni, l’art. 2521 c.c., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 6/2003, prevede che nell’atto costitutivo della cooperativa sia indicato il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi abbiano la rappresentanza della società.
Tale potere di rappresentanza è attribuito, di regola, al Presidente. Tuttavia, qualora l’atto costitutivo non lo specifichi, il potere deliberativo è in capo al Consiglio di amministrazione. Il Presidente, salvo diversa previsione dello statuto, convoca inoltre il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno e ne coordina i lavori.
Anche la firma sociale e la rappresentanza legale della cooperativa sono normalmente affidate al Presidente, ma questo non gli conferisce automaticamente poteri decisionali, i quali sono in capo all’organo collegiale. Sarà dunque lo statuto, nel rispetto dei limiti di legge, a riservare al presidente ulteriori poteri.
Per quanto riguarda la possibile coesistenza del ruolo di amministratore e lavoratore subordinato all’interno di una cooperativa, si fa riferimento all’orientamento consolidato della giurisprudenza riguardante le società di capitali, che può essere esteso anche alle cooperative. Questa giurisprudenza ha affermato inizialmente l’incompatibilità tra la qualità di dipendente e quella di amministratore unico di una società, includendo anche il caso in cui un socio possieda una quota di capitale tale da garantirgli la maggioranza nelle decisioni dell’assemblea.
Vincolo di subordinazione si o no?
L’amministratore-dipendente deve dimostrare, con prove e fatti, di avere un lavoro subordinato e di attenersi alla superiorità dell’organismo sociale al quale appartiene riguardo al potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo.
Quindi, la carica di Presidente non è automaticamente incompatibile con lo status di dipendente, poiché il presidente, come qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive e al controllo dell’organo collegiale.
La Suprema Corte ha sottolineato che, affinché un rapporto di lavoro subordinato sia riconosciuto, è necessario dimostrare che il dipendente, nonostante la sua carica di amministratore, svolga attività estranee alle sue funzioni organiche e che sia in posizione di subordinazione rispetto al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione.
Pertanto, si ritiene che questi principi possano essere applicati anche al Presidente di una cooperativa, il quale può essere considerato compatibile con il lavoro subordinato, purché il potere deliberativo sia affidato ad un organo diverso ed il Presidente svolga mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, caratterizzate dalla subordinazione, anche in forma dirigenziale.